1. La questione giuridica. La Cassazione si pronuncia in tema di giudizio d'appello cartolare, disciplinato dall'art. 23 del D.lgs. 9 novembre 2020, n.149, e segntamente sulle conseguenze dell'omessa comunicazione ad uno dei due difensori tanto delle conclusioni del Pubblico Ministero che del deposito della sentenza.
2. I principi di diritto espressi in motivazione:
"1. Il primo motivo di ricorso relativo all'omessa comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero è fondato.
L' art. 23 bis, nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato decreto legge del 9 novembre 2019, n.149, stabilendo al secondo comma che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto."
2. È stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, che il Collegio condivide, secondo cui la violazione del contraddittorio c.d. cartolare regolato dalla normativa emergenziale sopra richiamata, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. perché la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare (Sez. 5, n .20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152).
Va solamente osservato che tale principio trova applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, come nel caso in esame, dovendosi tutelare allo stesso modo i diritti che l'ordinamento riconosce a ciascuno dei due difensori cui l'imputato ha la facoltà di affidare la propria difesa tecnica, non essendo evidentemente sufficiente la salvaguardia delle prerogative difensive rispetto ad uno solo di essi, né potendosi ritenere che il presumibile rapporto di collaborazione tra i due difensori del medesimo imputato possa supplire alle omissioni degli avvisi e delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie per entrambi i difensori nominati.
Trattandosi di nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio, deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. che prevede per le nullità di ordine generale verificatesi nel giudizio che possano essere dedotte nel corso del successivo grado di giudizio, non trovando applicazione i termini di deducibilità previsti dall'art. 182, comma 2, che si riferiscono alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste.
Neppure si ritengono integrate le sanatorie delle nullità previste dall'art. 183 cod. proc. pen. non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene e né una accettazione degli effetti dell'atto nullo, nella mancata deduzione di detta nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23 bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176.
Al riguardo va rilevato che essendo le conclusioni della difesa solo facoltative, non si può desumere dalla loro mancata presentazione, così come anche dall'assenza di eccezioni su tale punto da parte del solo difensore che abbia ricevuto rituale comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, l'implicita accettazione degli effetti di una causa di nullità, di cui l'altro difensore e la difesa nel suo complesso possono avere avuto contezza solo successivamente con il deposito della sentenza proprio a causa dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle conclusioni della parte pubblica che la legge prevede espressamente a carico della cancelleria del giudice di appello.
Non può, infatti, ravvisarsi alcuna similitudine con il differente caso dell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato che pure dà luogo ad una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, ma che è pacificamente ritenuta sanata, ex art. 184, comma primo, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe, Rv. 249651).
Nel caso di specie, la previsione di una procedura emergenziale che limita la partecipazione delle parti alle udienze, e più in generale ne riduce l'accesso presso gli uffici giudiziari, senza l'attuazione del fascicolo telematico quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti, non ancora operativo nel processo penale, comporta una rigorosa applicazione degli obblighi di comunicazione previsti a cura della cancelleria attraverso i quali si garantisce nel periodo dell'emergenza pandemica lo svolgimento del contradittorio cartolare fra le parti.
In conclusione, va disposto in accoglimento del primo motivo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dei residui motivi di ricorso, e trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per la rinnovazione del giudizio di appello".