1. La questione giuridica. In tema di accertamenti tecnici irripetibili, la Cassazione si pronuncia nuovamente sulla questione se l'avviso di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p., con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, debba essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini.
2. I principi di diritto espressi in motivazione:
"2. Va, preliminarmente, ricordato che secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte "L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini" (ex multis Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Tassone, Rv. 273543; Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014 - dep. 05/02/2015, Ciodaro e altro, Rv. 264216; Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010 dep. 18/02/2011, Mastrochirico, Rv. 249296; Sez. 4, n. 33404 del 14/07/2008, Bufano, Rv. 240903)
3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale nel respingere il motivo di appello con il quale si faceva valere la nullità dell'accertamento irripetibile per non avere il pubblico ministero provveduto a dare avviso agli attuali imputati, si sofferma sull'assenza dell'obbligo di informare i ricorrenti, al momento della disposizione dell'autopsia da parte del pubblico ministero, non essendo i medesimi ancora iscritti nel registro degli indagati, né essendo risolto il dubbio in merito alla sussistenza dì un fatto valutabile come ipotesi di reato.
4. Si tratta di una motivazione che elude í principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità - che ha esteso la garanzia prevista dall'art. 360 comma 1 cod. proc. pen. anche a colui che, pur non essendo iscritto al registro degli indagati, appaia come possibile autore del reato, in quanto raggiunto da indizi di reità - semplicemente affermando che l'indicazione nominativa, contenuta nella denuncia presentata il 26 ottobre 2011, da parte dei familiari della persona offesa, non obbligava il pubblico ministero all'iscrizione al registro 'noti', non essendo ciò previsto neppure quando la comunicazione della notizia di reato interviene da parte di un pubblico ufficiale. E ciò perché spetta a quest'ultimo, titolare esclusivo del potere di iscrizione, determinarsi in tal senso, avendo il ritardo nel trasferimento dal registro 'ignoti' a quello 'noti' o sinanco l'omissione, al più, rilievo disciplinare, dovendosi, invece, escludere ogni ricaduta sulla validità degli atti di indagine, perché altrimenti si aprirebbe la strada ad abusi connessi a denunce infondate.
5. Ora, una simile restrittiva interpretazione del disposto dell'art. 360, comma 1 cod. proc. pen., soffre della mancata considerazione delle garanzie riconosciute dall'ordinamento in favore non solo di coloro che sono indagati, ma, secondo i principi enucleati dalla Suprema Corte, anche di coloro che pur non essendolo formalmente, in quanto non ancora iscritti all'apposito registro, siano, nondimeno, individuabili come presumibili autori del reato, potendosi riconoscere la sussistenza di un quadro indiziario, ancorché non grave, a loro carico. Fra questi, indubbiamente, debbono ricomprendersi í soggetti indicati nominativamente in denunce circostanziate che danno l'avvio all'indagine, quando, al di là della successiva valutazione sulla fondatezza, risulti dalle medesime la necessità della persona indicata come autore di difendersi dall'accusa. In questo, infatti, si estrinseca la garanzia predisposta dall'ordinamento, che intende consentire a chi è suscettibile di subire l'azione penale per un determinato fatto, di difendersi non appena possibile, ed in relazione a tutti gli atti di indagine che possano coinvolgerlo e per ì quali sia espressamente prevista la facoltà di partecipazione della difesa. Sicché ogniqualvolta vi siano elementi per la sua identificazione - qual è appunto una denuncia nominativa che indichi le ragioni dell'attribuzione del fatto ad un determinato soggetto, nonché le circostanze che determinano la sua indicazione come autore del reato - e da ciò scaturisca un atto di indagine, disposto dal pubblico ministero, consistente in un accertamento irripetibile, ne discende l'obbligo di dare l'avviso previsto dall'art. 360, comma 1 cod. proc. pen. (a simili considerazione giunge anche la sentenza della Sez. 5" del 27/03/2019 n. 31199, PM, contro Tricarico ed altri, non massimata)".