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TRARRE IN INGANNO IL GIUDICE NON COSTITUISCE TRUFFA PROCESSUALE

2021-04-15 19:53

Redazione

DIRITTO PENALE, truffa , truffa processuale,

TRARRE IN INGANNO IL GIUDICE NON COSTITUISCE TRUFFA PROCESSUALE

Cassazione penale, II Sezione, 29 marzo 2021, n. 11969

1. La questione giuridica. Il tema affrontato dalla Seconda Sezione è se integra gli estremi della truffa l'aver indotto in errore il Giudice decidente che, sulla base di una falsa prospettazione della realtà, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato.

 

2. I principi di diritto espressi in motivazione:

 

"1.1. Questa Corte ha più volte (Sez. 2, Sentenza n. 52730 del 09/12/2014 Rv. 263993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/11/2011 Rv. 251768 - 01) chiarito che, in tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (cfr. Sez. 2, sent. n. 29929 del 23/05/2007 - Rv 237699), con la conseguenza che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p.".