1. La questione giuridica. Il Tribunale del Riesame di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 309 c.p.p., censurando la circostanza che la dichiarazione di nomina del difensore, trasmessa alla Procura a mezzo PEC, recava una firma illeggibile e che, in assenza dell'autentica, non fosse certa sia la provenienza dell'atto, sia la volontà del conferimento dell'incarico.
La IV Sezione penale, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, accoglie il ricorso dell'interessato, evidenziando invece che, a mente dell'art. 96 c.p.p., non è assolutamente necessaria l'autentica della firma da parte del difensore.
2. I principi di diritto espressi in motivazione:
"2. L'art. 96 del codice di rito dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC.
3. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Rv. 271729), alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate sicché, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselnni, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
4. Sulla scorta dei suddetti principi, la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. (omissis), inoltrata a mezzo PEC (equivalente alla raccomandata) alla Procura della Repubblica di Milano, mediante dichiarazione sottoscritta dall'indagato ma non autenticata dal difensore, deve ritenersi valida, non rilevando che la firma sia illeggibile".