1. La questione giuridica. La Seconda sezione affronta il caso del titolare di un'impresa idraulica, imputato del delitto di truffa per avere, in occasione di un controllo della caldaia di un vecchio cliente, prima proposto di sostituirla - adducendo, contrariamente al vero, che la stessa non fosse più funzionante - e poi, una volta ottenuta la sottoscrizione del preventivo ed incamerato l'acconto, con scuse varie rifiutato di eseguire il lavoro e di restituire il denaro.
2. Il principio di diritto espresso in motivazione:
"1.1. Né può dubitarsi della idoneità del mendacio ad integrare gli estremi dell'artificio o raggiro, considerando lo specifico affidamento che la persona offesa riponeva nel soggetto agente, del quale era cliente da tempo.
Del resto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nella truffa contrattuale l'elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria; così, da ultimo, Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, Rv. 278087.
Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla sottoscrizione del preventivo di spesa per la sostituzione ed il montaggio di una nuova caldaia - che avrebbe altrimenti rifiutato - nella erronea convinzione che la caldaia fosse non più idonea; con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura in fatto delle evidenze processuali e ribaltando sul tavolo della legittimità i medesimi motivi di doglianza espressi nella sede di merito.
D'altra parte, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. Sez. 2, sent. n. 51538 del 20/11/2019".